TITOLO VII

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Articolo 50

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1.      Allo scopo di fornire adeguata assistenza ai cittadini nel loro rapporto con l’amministrazione comunale, è istituito l’ufficio per le relazioni con il pubblico.

2.      Un apposito regolamento definisce dotazione organica, orari di apertura al pubblico e funzionamento dell’ufficio per le relazioni con il pubblico.