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IL DIFENSORE CIVICO Articolo
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Istituzione. Attribuzioni
1.
A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento
dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore civico.
2.
Spetta al Difensore civico vigilare, a richiesta di singoli
cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati e di Associazioni, il regolare
svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli Enti
ed Aziende dipendenti.
3.
Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle
per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero
qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o
disorganizzazioni.
4.
I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento
del difensore civico.
5.
Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e
degli Enti ed Aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni
notizia connessa alla questione trattata.
6.
Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni
del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle
norme vigenti.
7.
Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle
sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto
all'autorità giudiziaria.
Articolo
45 Nomina
1.
Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio
segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al
comune.
2.
Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato
eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti è eletto il più anziano di età.
3.
Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della
scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico,
la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima
applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni
dall'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 48 del presente
statuto. Articolo
46 Requisiti
1.
Il Difensore civico è scelto dietro proposta di associazioni o gruppi
di cittadini, formulata a norma di regolamento, di una rosa di candidati
che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di
indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza
giuridico-amministrativa.
2.
La candidatura alla carica di Difensore civico deve essere
preventivamente accettata dall'interessato.
3.
Non sono eleggibili alla carica:
a.
coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di
incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b.
i membri del parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e
comunali;
c.
gli amministratori di Enti o Aziende dipendenti dal comune.
4.
La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di
qualsiasi pubblica funzione ed è interdetta a chi sia stato candidato in
occasione delle ultime elezioni amministrative o abbia rapporti di parentela
o affinità fino al quarto grado con consiglieri e dirigenti comunali.
Articolo 47 Durata in
carica, decadenza e revoca
1.
Il Difensore civico dura in carica quattro anni e può essere
confermato una sola volta.
2.
In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è
pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'articolo
26, comma 2, dello statuto.
3.
Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi
all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato
con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4.
Qualora il Difensore civico presenti le proprie dimissioni, che
divengono irrevocabili dal momento della loro presentazione al protocollo
comunale.
5.
Il Consiglio comunale provvede entro 45 giorni alla loro presa d'atto
ed alla nomina di un nuovo Difensore civico. Articolo
48 Sede,
dotazione organica, indennità
1.
Apposito Regolamento disciplina le modalità di funzionamento
dell’Ufficio del Difensore civico, la sede, la dotazione organica ed il
monte ore minimo di ricevimento al pubblico.
2.
Al Difensore civico compete un’indennità di carica corrispondente a
quella percepita dall’assessore non Vicesindaco.
3.
Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell’intervento
del Difensore civico. Articolo
49 Rapporti
col consiglio comunale 1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo, una relazione annuale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.
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