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ORGANI DEL COMUNE Articolo
23 Organi
del Comune
1.
Sono organi istituzionali del comune il Consiglio, la Giunta, il
Sindaco. Articolo 24 Consiglio comunale
1.
Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo
del Comune e ne controlla l'attuazione.
2.
Il Consiglio si articola al suo interno in Presidenza, Consiglieri
comunali riuniti anche in gruppi e Commissioni.
3.
Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni è
disciplinato dal Regolamento
4.
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
5.
Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in
seduta segreta.
6.
Il regolamento stabilisce, altresì, le adeguate forme di pubblicità
alla popolazione delle sedute consiliari. Articolo
25 Competenze del Consiglio
1.
Gli atti di competenza esclusiva del Consiglio sono fissati dalla
legge
2.
Il Consiglio, inoltre, approva risoluzioni, ordini del giorno,
mozioni e tutti gli atti che, non avendo natura provvedimentale, esprimono
l'indirizzo politico-amministrativo del Comune o la potestà di controllo del
Consiglio
3.
Entro novanta giorni dalla prima seduta, il Consiglio delibera sulle
linee programmatiche di governo che il Sindaco presenta dopo aver consultato
la Giunta ed i gruppi consiliari.
4.
In occasione dell’approvazione del bilancio e del suo riequilibrio
periodico, il Consiglio comunale verifica ed adegua le linee programmatiche
di governo
5.
Le modalità di esame e votazione degli atti del Consiglio sono
disciplinate dal Regolamento Articolo 26 Doveri
dei consiglieri
1.
I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del
Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari
permanenti delle quali fanno parte. 2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3.
I consiglieri comunali che senza giustificati motivi, non
intervengono a un’intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti dalla
carica.
4.
Il Presidente del Consiglio nei casi previsti dal precedente comma,
contesta all’interessato l’assenza, assegnando un termine di dieci giorni
per fornire giustificazioni.
5.
Se nel termine assegnato l’interessato non fornisce giustificazioni,
il Presidente nella prima seduta consiliare utile propone al Consiglio di
pronunciarsi sulla decadenza.
6.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei
due terzi dei presenti quando il consigliere interessato non fornisce alcuna
giustificazione fino al momento della pronuncia di decadenza
Articolo
27
Prerogative dei consiglieri
1.
Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza
vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni
espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2.
Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutte le
questioni sottoposte a deliberazione del Consiglio comunale.
3.
I diritti e i doveri del consigliere sono stabiliti dalla legge; in
particolare il consigliere ha diritto:
§
di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso
dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del suo
mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento allo scopo di
conciliare il pieno esercizio del diritto del consigliere con la
funzionalità degli uffici e dei servizi;
§
di presentare al Sindaco o agli Assessori da esso delegati,
interrogazioni od ogni altra istanza di sindacato ispettivo sull'attività
dell'amministrazione alle quali è data risposta scritta entro 30 giorni,
salvo espressa richiesta di risposta verbale in seduta consiliare o in
commissione consiliare.
4.
Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati
dal regolamento.
5.
Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi
specificamente determinati dalla legge.
6.
Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale delle deliberazioni
consiliari si faccia constare del suo voto e dei motivi dello stesso ed
anche di chiedere le opportune rettificazioni.
7.
Il trattamento economico spettante ai consiglieri comunali per
l'esercizio del mandato è disciplinato dalla legge.
8.
Ciascun consigliere comunale può richiedere, secondo le modalità
previste dal Regolamento, la sostituzione dell'indennità di presenza con
quella di funzione. Articolo
28 Dimissioni del consigliere
1.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al
Consiglio in forma scritta per tramite del Presidente.
2.
Le dimissioni sono irrevocabili ed efficaci dal momento della loro
presentazione in forma scritta al protocollo del Comune, non necessitano di
presa d'atto e diventano efficaci.
3.
Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio, nella
prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione,
procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio
delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha
termine con la cessazione della sospensione. Articolo 29 Il
Presidente del Consiglio comunale
1.
Il Presidente del consiglio comunale viene eletto dal Consiglio al
proprio interno, col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati
al Comune, con votazione palese nella prima seduta del Consiglio convocata
dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano, subito dopo l'esame della
condizione degli eletti.
2.
Qualora nella prima votazione nessun consigliere ottenga la predetta
maggioranza, si svolgerà dopo 30 minuti, periodo nel quale il Consiglio è
sospeso, una nuova votazione con le stesse modalità.
3.
Se anche nella seconda votazione nessun consigliere avrà ottenuto la
predetta maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione, e risulterà
eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei
consiglieri assegnati. 4. Qualora nessun consigliere avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procederà a ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione, e risulterà eletto il consigliere che, tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti
5.
Dopo l’elezione del Presidente, il Consiglio comunale a maggioranza
dei presenti e con votazione palese elegge il Vice-presidente
6.
Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio comunale ed
ogni altro atto medesimo attribuito dal Regolamento di funzionamento del
Consiglio Articolo
30 Gruppi consiliari
1.
I consiglieri neo eletti si costituiscono in gruppi a norma di
Regolamento. E' ammesso, durante il mandato amministrativo, la modifica e la
formazione di nuovi gruppi consiliari secondo le norme del Regolamento
2.
La conferenza dei capigruppo è l'organo di consultazione e di
riferimento del Presidente, del Consiglio comunale e del Sindaco e adempie a
funzioni di raccordo tra i gruppi politici secondo modalità previste dal
Regolamento.
3.
L'attività amministrativa comunale è disciplinata in modo tale da
garantire ai gruppi consiliari di minoranza:
a)
la loro consultazione per la formulazione ed il compimento degli atti
comunali più rilevanti riguardanti la vita della collettività locale;
b)
la loro rappresentanza negli organismi collegiali comunali in cui
sono chiamati a far parte più di un consigliere comunale; Articolo 31
Commissioni consiliari permanenti
1.
Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari
permanenti, costituite da consiglieri comunali che rappresentano con
criterio proporzionale e voto plurimo tutti i gruppi.
2.
Le commissioni hanno l'obbligo di esaminare gli atti di loro
competenza.
3.
Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di
propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale, dal
Sindaco e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal comune notizie, informazioni,
dati, atti e audizioni di persone, al fine di esercitare i compiti di
vigilanza e controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari,
sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio
comunale.
4.
Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere
l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei
dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende
dipendenti dal Comune.
5.
Le commissioni svolgono funzione consultiva e propositiva agli organi
di governo comunale.
6.
Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la
loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di
pubblicità dei lavori, le modalità e i termini per l'espressione dei pareri. Articolo
32
Commissioni speciali
1.
Il Consiglio comunale può nominare al proprio interno, su richiesta
di un quinto dei consiglieri ed a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e
l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che
non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Col
provvedimento di nomina si provvede a designare il Presidente, stabilire
l'oggetto dell'incarico, la composizione ed il termine entro il quale la
commissione deve riferire al Consiglio. Le sedute delle commissioni speciali
sono di norma pubbliche. Il Regolamento stabilisce le adeguate forme di
pubblicità nei confronti della cittadinanza.
2.
Con le stesse modalità previste dal precedente comma, possono essere
costituite commissioni di indagine sull'attività amministrativa con precipui
compiti conoscitivi e di controllo presiedute da un consigliere di
minoranza.
3.
Nelle predette commissioni deve essere sempre garantita la
rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
4.
E' istituita, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, la
commissione speciale per le pari opportunità uomo-donna, con compiti di
proposta e di controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla
condizione femminile. Il regolamento specifico ne disciplina composizione e
funzionamento. Nella composizione della commissione dovrà essere garantita
la presenza di almeno la metà dei componenti di sesso femminile. Articolo
33 Giunta
comunale
1.
La Giunta comunale si compone del Sindaco e da un numero di assessori
non inferiore a due e non superiore a sette. Articolo 34 Funzionamento della Giunta 1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco od in sua assenza dal Vicesindaco. 2. Essa si riunisce in via ordinaria nei giorni fissati dal Sindaco periodicamente ed in via straordinaria ogni qualvolta è convocata dallo stesso Sindaco su sua iniziativa o su richiesta della maggioranza degli assessori comunali. 3. Le sedute di Giunta sono valide se risultano presenti almeno due Assessori ed il Sindaco o il Vicesindaco in assenza di quest’ultimo. 4. Ciascun assessore ha diritto di iniziativa e proposta nelle materie di competenza della Giunta. 5. La Giunta comunale con propria deliberazione disciplina il suo funzionamento e le modalità di esame e deliberazione dei propri atti, informandosi per quanto compatibile al regolamento di funzionamento del Consiglio Articolo
35
Attribuzioni della giunta
1.
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali.
2.
In quanto organo di governo, la Giunta condivide l'esercizio della
funzione d'indirizzo e controllo politico-amministrativo compiendo i
seguenti atti:
a.
piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la Legge o lo
Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri Organi di
governo del Comune o non costituiscono meri atti esecutivi di leggi,
regolamenti od altri atti comunali;
b.
accordi di collaborazione o convenzioni per l'accesso ad attività. di
terzi se non rientrano nella competenza del consiglio comunale;
c.
direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per
l'attività gestionale;
d.
denominazione strade ed edifici comunali;
e.
autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e
transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli
arbitri per i collegi arbitrali.
3.
La Giunta, inoltre, compie tutti gli atti che la Legge attribuisce
alla sua competenza esclusiva. Articolo
36 Sindaco
1.
Il Sindaco quale organo di governo del Comune, è responsabile
dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi e
costituisce il vertice dell'Ente.
2.
Egli è titolare della rappresentanza politico-istituzionale del
Comune e di quella legale nei casi in cui la medesima non sia riconducibile
ad un atto che per Legge o per Statuto; è di competenza di chi esercita la
funzione dirigenziale.
3.
In particolare, nell'esercizio della predetta funzione spetta al
Sindaco:
a.
la rappresentanza in giudizio del Comune;
b.
la sottoscrizione delle convenzioni tra Enti locali, degli accordi di
collaborazione con Enti pubblici e quelli per l'accesso ad attività di
pubblica utIlità gestite da privati;
c.
le decisioni in ordine all'uso degli emblemi comunali in attività non
organizzate dal Comune.
4.
Il sindaco esercita la funzione d'indirizzo e controllo
politico-amministrativo oltreché nei modi previsti dalla legge, con il
compimento dei seguenti atti:
a.
adozione di atti d'indirizzo interpretativi od applicativi di atti
normativi rIguardanti l'attività comunale;
b.
adozione di atti d'indirizzo dell'attività gestionale volti a far
modificare o estInguere attività e procedimenti amministrativi per motivi
d'interesse pubblico;
c.
nomine di componenti di commissioni o di altri organismi comunali,
quando la Legge o lo Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri
organi di governo comunale od ai titolari della funzione dirigenziale;
d.
incarichi ad esperti esterni necessari per la.formazione degli atti
che per Legge o Statuto sono espressione delle funzioni d'indirizzo
politico-amministrativo proprie degli organi di governo, salvo che la Legge
non attribuisca tale competenza alla Giunta o al Consiglio;
e.
atti di avvio di attività o procedimenti amministrativi che possano
impegnare l'Ente quando non sono previsti in atti fondamentali del Comune o
che la Legge non attribuisce alla competenza di altri organi od ai titolari
della funzione dirigenziale.
f.
la concessione del patrocinio comunale in favore di attività di
terzi; Articolo 37 Vicesindaco
1.
Le funzioni vicarie del Sindaco in sua assenza o in caso di vacanza
della carica sono svolte dal Vice-sindaco nominato dal Sindaco tra gli
Assessori comunali.
2.
In caso di assenza del Vice-sindaco, le funzioni vicarie del Sindaco
sono svolte da un Assessore secondo l'ordine di supplenza indicato dal
Sindaco nell'atto di nomina. Articolo 38 Delega di
funzioni sindacali Il Sindaco, nel rispetto
dei principi fissati dalla legge, può delegare agli assessori, per limitati
periodi di tempo, funzioni proprie, con attribuzione del potere di firma di
atti e provvedimenti nelle materie ad essi delegate, con esclusione del
potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti e dei poteri
relativi alle funzioni che la Legge gli attribuisce quale Ufficiale di
governo.
1.
Le deleghe nonché le loro modificazioni sono fatte per iscritto e
comunicate tempestivamente ai Capigruppo e al Consiglio comunale. |