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ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE Articolo
13
Partecipazione
1.
Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini,
singoli e associati, e delle organizzazioni del terzo settore, all'attività
dell'ente attraverso libere forme di vita sociale, al fine di assicurarne il
buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Articolo
14
Articolazione delle forme di partecipazione
1.
Il comune individua i modi di consultazione attraverso i seguenti
istituti:
a.
commissioni di partecipazione;
b.
commissioni di gestione;
c.
libere forme associative;
d.
istanze, petizioni e proposte;
e.
referendum.
2.
I relativi regolamenti ne stabiliscono la composizione, il
funzionamento e le modalità di consultazione e le forme di pubblicità. Articolo
15 Libere
forme associative
1.
Il comune valorizza le libere forme associative riconoscendone il
significato di aggregazione e di proposta dei cittadini.
2.
La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire
mediante l'attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere
finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del comune
mediante convenzioni, finalizzate a favorire lo sviluppo socio-economico,
politico e culturale della comunità.
3.
Il comune può avvalersi della collaborazione delle libere
associazioni presenti e operanti sul territorio per coordinare e finalizzare
iniziative sociali e culturali e del volontariato.
4.
L'Amministrazione comunale istituisce un registro delle associazioni
presenti ed operanti nel territorio con l'indicazione delle specifiche
attività.
5.
Le libere associazioni, che intendono fruire del sostegno del Comune,
debbono farne richiesta, allegando ad essa l'atto costitutivo e lo statuto
previsti dagli articoli 14 e 16 del codice civile.
6.
Le suddette richieste sono inoltrate in conformità ai criteri e alle
modalità previste dall’apposito Regolamento comunale.
7.
Il Comune, per la gestione di servizi sociali svolti senza scopo di
lucro, può avvalersi con apposita convenzione di associazioni aventi
statutariamente fini analoghi o concorrenti con quelli istituzionali del
Comune, anche se non operanti esclusivamente nel territorio comunale. Articolo 16 Consultazione della popolazione
1.
Su ogni questione di rilevante interesse per la popolazione,
l'Amministrazione comunale, secondo la disciplina del Regolamento di
partecipazione, può consultare la popolazione mediante assemblee pubbliche,
o ricorre a referendum.
2.
L'organo istituzionale comunale competente, deve dar conto dell'esito
della consultazione nell'assumere l'atto riguardante la questione per la
quale è stata consultata la popolazione.
3.
Il risultato del referendum, vincola la decisione da assumere sulla
questione oggetto della consultazione.
4.
Il comune consulta le associazioni e i cittadini tramite pubblica
assemblea almeno sui seguenti argomenti: bilanci preventivi, redazione di
piani regolatori, varianti generali, insediamenti che
potrebbero comportare rischi per l’ambiente e la salute. Articolo 17 Commissioni di partecipazione
1.
Le commissioni di partecipazione svolgono funzioni di proposta e di
consulenza agli organi istituzionali del Comune e sono composte da
rappresentanti di enti, categorie professionali o delle libere forme
associative presenti nel territorio, da rappresentanti dei gruppi
consiliari.
2.
Il regolamento di partecipazione disciplina il numero, la
composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni di
partecipazione . Articolo
18
Commissioni di gestione
1.
Il comune prevede per la gestione di servizi comunali commissioni di
gestione secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli
organi rappresentativi ed i mezzi. Articolo 19 Conferenza delle formazioni sociali
1.
Prima di deliberare l'assunzione di un nuovo servizio alla persona,
efficacemente già svolto per la popolazione di Cassano Magnago da libere
forme associative o da enti privi di fine di lucro, il Sindaco convoca una
conferenza dei rappresentanti dei gestori ed utenti del servizio, dei gruppi
consiliari e delle formazioni sociali presenti nel territorio.
2.
La conferenza valuta l'utilità sociale e l'efficacia del servizio
svolto e vaglia altre eventuali forme di collaborazione alternative
all'assunzione dello stesso servizio da parte del Comune.
3.
L'atto di assunzione del servizio in difformità delle valutazioni e
proposte espresse dalla conferenza, deve dar conto dei particolari motivi di
efficacia ed efficienza che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare tale
atto. Articolo
20 Istanze, petizioni e proposte
1.
I residenti nel comune possono rivolgere istanze, petizioni e
proposte agli organi istituzionali comunali per quanto riguarda le materie
di loro competenza nonché proporre di adottare provvedimenti, di modificare
o revocare propri specifici provvedimenti relativi a problemi di interesse
collettivo comunale.
2.
Il sindaco provvede a far iscrivere le petizioni e le proposte, entro
trenta giorni dal ricevimento al protocollo comunale, all'ordine del giorno
dei competenti organi collegiali.
3.
Entro lo stesso termine verrà data risposta alle istanze, nonché alle
petizioni o proposte rivolte al sindaco
4.
Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più residenti nel
Comune; le petizioni sono sottoscritte da non meno di cento residenti che
hanno compiuto il sedicesimo anno d'età; le proposte sono sottoscritte da
non meno di cento elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
5.
Agli effetti del quarto comma, si intende:
a.
per istanza, la domanda con cui i residenti, singoli o associati,
chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli
circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
b.
per petizione, l'iniziativa attraverso la quale un gruppo di
residenti rappresenta agli organi elettivi comunali una o più esigenze di
interesse generale esistenti in seno alla comunità locale e ne chiede
contestualmente il soddisfacimento;
c.
per proposta, l'iniziativa attraverso la quale un gruppo di cittadini
elettori chiede al competente organo elettivo comunale di adottare specifici
atti, ovvero di modificare o revocare propri determinati provvedimenti.
6.
L'autenticazione delle firme, prevista per le petizioni e le
proposte, avviene a norma del regolamento sul referendum di cui all'articolo
21.
7.
Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sempre motivate.
Articolo 21
Referendum
1.
Il Referendum è indetto dal Sindaco su iniziativa del Consiglio
comunale e dietro proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati,
con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati al Comune, oppure quando lo richiedano mille iscritti alle liste
elettorali.
2.
Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti gli iscritti alle
liste elettorali del comune residenti nel comune.
3.
Sull'ammissibilità del Referendum, quando la richiesta provenga dai
residenti, decide a maggioranza assoluta dei componenti una commissione
tecnica composta dal segretario generale, dal difensore civico e da un
esperto in materie giuridiche. La commissione dovrà pronunciarsi prima della
raccolta delle firme sull'ammissibilità del quesito referendario.
4.
Qualora fosse vacante la figura del difensore civico, questi è
sostituito da un avvocato nominato dal Presidente del Consiglio comunale
5.
Il Referendum può essere chiesto su materie di competenza comunale,
esclusi i seguenti argomenti:
a.
revisione dello statuto;
b.
provvedimenti resi obbligatori da norme di rango superiore al
presente statuto;
c.
provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni e relative
revoche e decadenze;
d.
provvedimenti concernenti il personale comunale;
e.
provvedimenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
f.
provvedimenti concernenti l'applicazione dei tributi locali e di
tariffe, nonché il complesso delle deliberazioni di bilancio;
g.
quesiti che investono i diritti delle minoranze ovvero atti e
provvedimenti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.
6.
L'indizione di un Referendum sospende le decisioni sulle proposte
oggetto del Referendum stesso.
7.
Il Referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni
di voto. Esso è revocato con deliberazione approvata dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati al Comune in caso di promulgazione di
legge che disciplini ex novo la materia, di accoglimento della proposta
referendaria e di sopraggiunto motivo di incompatibilità con tale proposta.
Inoltre il Referendum è sospeso in caso di scioglimento del Consiglio
comunale.
8.
Le norme per l'attuazione del Referendum sono stabilite nel
Regolamento, che potrà prevedere anche il potere di iniziativa del Comune
per l'indizione, d'intesa con gli altri comuni interessati, di referendum
consultivi su base sovracomunale su materie di esclusiva competenza locale. Articolo
22 Effetti
del Referendum
1.
Il Referendum è valido quando partecipa ad esso almeno il quaranta
per cento degli aventi diritto al voto.
2.
L'esito del referendum è positivo quando la risposta affermativa ha
conseguito la maggioranza dei voti validi.
3.
Il Presidente del consiglio è tenuto, entro sessanta giorni dalla
proclamazione del risultato, ad informarne il Consiglio comunale che ne farà
oggetto di apposita deliberazione.
4.
Il Referendum non può essere ripetuto, sul medesimo argomento, nel
corso dello stesso mandato amministrativo. |