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L’AZIONE AMMINISTRATIVA Articolo
7 Principi
informatori
1.
Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di:
a.
legalità;
b.
imparzialità, intesa quale preventiva valutazione ed equilibrata
composizione degli interessi pubblici e privati, attraverso l'individuazione
nel procedimento, in modo responsabile e coerente degli stessi interessi da
valutare;
c.
buon andamento, inteso nel senso che l'azione amministrativa venga
svolta secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità,
semplificazione procedurale, per soddisfare concretamente bisogni pubblici e
privati;
d.
partecipazione, nel senso di coinvolgere direttamente gli interessati
al procedimento amministrativo;
e.
pubblicità e trasparenza che si concretizzano nella garanzia di una
tempestiva e diffusa informazione e di accesso agli atti amministrativi da
parte dei cittadini singoli o associati.
2.
Il comune assume quale carattere essenziale della propria attività la
condivisione degli obiettivi programmatici fra sfera politico-decisionale,
alla quale spettano poteri di indirizzo e controllo, e sfera
operativo-organizzativa alla quale competono poteri gestionali, finalizzando
l'attività stessa al perseguimento dei fini generali in modo ottimale,
attraverso il più alto equilibrio fra la fase conoscitiva e quella
decisionale.
3.
Il comune riconosce l'amministrare come un sistema coordinato
finalizzato di operazioni, di informazioni, di decisioni e di ogni altra
determinazione idonea a migliorare tale combinazione, per rispondere in modo
ottimale a bisogni che qualitativamente mutano nel quadro di pubbliche
finalità. Articolo 8 Attività del Comune
1.
L'attività comunale si svolge in coerenza con le linee programmatiche
di governo approvate dal Consiglio comunale ed in conformità ai principi
stabiliti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
2.
Essa è organizzata secondo modalità che assicurino la partecipazione
degli interessati ai procedimenti amministrativi.
3.
Nell'esercizio della sua potestà pubblica, il Comune assume ogni
iniziativa, quali il riesame dell'atto, l'informazione preventiva del suo
possibile contenuto se richiesta dal futuro destinatario, o la conclusione
di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti, volta a prevenire
conflitti con i destinatari anche indiretti di un provvedimento
amministrativo, compatibilmente con la salvaguardia dell'interesse pubblico
perseguito. Articolo
9
Pubblicità dell'attività 1. Il Comune rende nota la propria attività e partecipa delle iniziative più rilevanti che si svolgono o potrebbero interessare la collettività locale rappresentata, ricorrendo ai vari mezzi di comunicazione sociale. In particolare, secondo modalità stabilite da un apposito regolamento, in un periodico a stampa e/o telematico, nel cui comitato di redazione siano rappresentati tutti i gruppi consiliari, è assicurata, l'informazione del contenuto degli atti riguardanti la generalità della popolazione.
2.
Salvo diverse forme previste dalla legge, la pubblicità legale degli
atti comunali è assicurata con la pubblicazione del loro oggetto in elenco
all'albo pretorio e sul sito telematico.
3.
La pubblicità legale relativa alla ricerca di contraenti comunali od
alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente con il Comune, è
assicurata anche con la pubblicazione dei relativi avvisi o bandi sul sito
telematico comunale. Articolo
10 Risorse
per la gestione corrente
1.
Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà
impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed
attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva
autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai
mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei
procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2.
Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese
pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le
determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe
delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il
carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun
cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3.
La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le
risorse e la strumentazione necessarie per disporre di tutti gli elementi di
valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al comma 2. Articolo 11 Servizi pubblici comunali
1.
Salvo i casi previsti dalla legge, il Comune assume la titolarità di
servizi pubblici quando sussistono ragioni di utilità sociale o di
convenienza economica.
2.
I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i principi
costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento e sono gestiti secondo
le forme previste dalla Legge e dai Regolamenti comunali di gestione dei
singoli servizi.
3.
Le nomine di competenza del Comune dei componenti organi di
amministrazione di enti ed organismi di gestione di servizi pubblici
comunali, avvengono sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale,
che devono prevedere, tra l’altro, la scelta tra persone che godono dei
requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e di una speciale
competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni
svolte.
4.
Salvo i casi previsti dalla legge o finalità sociali da indicare
nell'atto istitutivo, tutti i servizi pubblici comunali sono erogati dietro
corrispettivo, determinato secondo i principi della tendenziale copertura
del costo del servizio e, in relazione alla sua natura, della capacita
contributiva degli utenti.
5.
Il Comune interviene per rimuovere il più possibile gli ostacoli
economici che impediscono ai suoi abitanti in disagiate condizioni
economiche di accedere a servizi pubblici comunali essenziali. Articolo 12 Forme di collaborazione
1.
Il Comune, per un più efficace ed efficiente esercizio delle proprie
funzioni, promuove e favorisce le varie forme di collaborazione tra gli enti
pubblici previste dalla legge.
2.
Nei modi previsti dalla legge, il Comune può affidare mediante
convenzione attività proprie che possono essere svolte più efficacemente da
libere forme associative o persone, giuridiche prive di finalità di lucro.
3.
Il Comune esercita le sue funzioni ed organizza la sua attività in
modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati la creazione e
gestione di attività di utilità sociale a favore della popolazione di
Cassano Magnago, sostitutive di quelle rese o che potrebbe rendere
l'amministrazione comunale.
4.
Per facilitare l'accesso ad attività di pubblica utilità svolte da
soggetti singoli o associati a favore della popolazione di Cassano Magnago,
il Comune può concludere accordi di collaborazione con i titolari di tali
attività. |